5. Diritto a comunicare con i soggetti del settore pubblico utilizzando esclusivamente modalità e strumenti informatici
Nel caso in cui le amministrazioni non garantiscano l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale, oltre le forme di tutela amministrativa (quali ad es. istanza in autotutela, class action, difensore civico regionale, ricorso all’Autorità Giudiziaria o all’Autorità Amministrativa, etc.), vi è la possibilità, semplice e gratuita, di inviare una segnalazione al Difensore civico per il digitale (DCD).
Il DCD, figura prevista in precedenza presso ogni amministrazione e dal 2018 istituito presso l’AgID, assume la funzione di difensore unico a livello nazionale, al quale sono attribuite le seguenti due funzioni:
- Funzione A raccoglie le segnalazioni relative alle presunte violazioni del CAD o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti di cittadinanza digitale dei cittadini e delle imprese (art.17, comma 1 quater del CAD);
- Funzione B decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità in caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o di esito insoddisfacente del monitoraggio, disponendo eventuali misure correttive anche in caso di reclami di utenti relativamente a dichiarazioni di accessibilità (art.3-quinquies della legge n.4/2004)
I testi qui riportati sono tratti dalla pagina. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura completa